I vaccini rappresentano, allo stato e nelle prospettive future, l’arma vincente nei confronti del Covid-19, nella ormai storicamente provata capacità di impedire l’impianto e lo sviluppo di malattie infettive anche ampiamente contagiose e letali. Il rapporto benefici/rischi nel loro impiego è elevatissimo, posto che essi (1) sono sottoposti a studi di sicurezza ed efficacia ancora più severi che per i farmaci prima della loro approvazione da parte delle autorità competenti.
L’avversione ai vaccini è strutturata (2) sulla paura dell’ignoto, la sfiducia nelle istituzioni, la tendenza al complottismo, il sospetto verso gli esperti e l’autorità, ed è amplificata dal veleno della disinformazione.
Nel parere vengono, peraltro, manifestati dubbi sulla legittimità dell’obiezione di coscienza nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie, quando esse siano richieste per la tutela della salute individuale e collettiva e non vi siano altri metodi per tutelare questo bene. Più recentemente, a proposito dei contratti tempi di sperimentazione dei vaccini contro il Covid-19, pur nella attuale acquisizione della elevata efficacia protettiva (circa il 95%) del vaccino della Pfizer/BioNTech si è delineato un nuovo dilemma sulla necessità o meno di proseguire con la sperimentazione esponendo un numero considerevole di persone per due anni a una pericolosa infezione che potrebbe essere prevenuta se venisse loro somministrata la vaccinazione invece del placebo.
L’obbligo vaccinale è imposto per legge in casi specificamente previsti, rientrando nei cosiddetti Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO). In tal senso il comma 2 dell’art. 32 Cost. prevede un contemperamento tra il diritto personalissimo alla libera autodeterminazione alle cure (e quindi anche al loro rifiuto) e la serrata tutela della pubblica salute (interesse della collettività), che può giustificare, quando necessario, la loro imposizione attraverso, appunto, i TSO, che lo Stato prevede ed attua invocando i doveri di solidarietà e responsabilità della convivenza civile nei limiti imposti dal rispetto della persona umana. In tal senso si sarebbe portati a ritenere che se una determinata vaccinazione –nella fattispecie quella contro il Covid-19- non è prevista quale obbligo di legge non è possibile imporla.
In particolare l’art. 2087 c.c. fa obbligo ai datori di lavoro di adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione. Il DLgs 81/08, nella sua complessità, impone di valutare tutti i rischi che possono ricorrere durante l’attività lavorativa e pertanto comprende anche quello da SARS COV-2 estendendo le misure di prevenzione al rischio derivante da tale patogeno per l’uomo secondo quanto previsto dalla direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 recepita dal nostro Paese (4).
Per effetto di tutto quanto sopra il datore di lavoro (quindi anche l’odontoiatra libero professionista nei confronti di se stesso e dei propri dipendenti di studio) deve sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19 a tutela della sua persona, dei pazienti e dei suoi dipendenti (del cui operato risponde) e curare che questi gli comunichino, una volta chiamati dal SSN, se si sono sottoposti al vaccino. Nell’ipotesi di avvenuto rifiuto o di documentata impossibilità sanitaria alla somministrazione, se da ciò discende, secondo quanto valutato dal medico competente, una inidoneità alla mansione specifica che non possa essere superata mediante l’adozione di misure tecniche, procedurali ed organizzative contro il rischio del covid-19 il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, garantendogli la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
Qualora ciò non fosse effettivamente possibile per incompatibilità con il concreto assetto organizzativo e strutturale dell’ambiente di lavoro potrebbe giungersi al licenziamento.
L’obbligo del medico/odontoiatra di agire nei confronti dei propri assistiti nel rispetto del principio di sicurezza delle cure assume anche rilievo deontologico in quanto ripetutamente espresso in molteplici articoli del codice di deontologia medica, costituendo preciso richiamo ad una correttezza comportamentale professionale in cui può certamente farsi rientrare in maniera implicita anche un responsabile approccio alla pratica vaccinale quale prevenzione di danni ai suoi pazienti.
Personalmente siamo convinti dell’assoluta sicurezza ed efficacia dei vaccini e quindi della indispensabilità del loro impiego anche nei confronti della pandemia da SARS COV-2.
Il rifiuto ad assumerli da parte del personale sanitario contraddice la loro cultura e l’essenza stessa della professione, ma qualora ci si imbattesse in casi del genere si è dell’avviso che più che ogni forma di pressione persuasiva può sortire utile effetto una leale attività di convincimento all’accettazione spontanea della vaccinazione attraverso corretta informazione e comunicazione che sia, come indicato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (5), sinceramente trasparente, chiara, comprensibile, consistente e coerente, basata su dati scientifici sempre aggiornati.
Riferimenti bibliografici
1) Roberto Villa, Le Scienze, 38, 626, (ottobre 2020)
2) Chiara Lalli, L e Scienze, 42, 626, (ottobre 2020)
3) CNB, Le vaccinazioni, (27 settembre 1995)
4) Raffaele Guariniello, IPSOA, (23 gennaio 20215)
5) CNB, I vaccini covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione, (27 novembre 2020).
Queste sono le ragioni per le quali questo Studio adotterà la vaccinazione Anti Covid-19 e ovviamente, continuerà ad utilizzare scrupolosamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) oltre che a fornire le idonee protezioni ai propri pazienti: triage telefonico, rilevamento della temperatura corporea, disinfezione delle mani, conferma in fronte del triage telefonico, consegna di guanti, di calzari e di contenitori monouso per l’alloggiamento degli effetti personali, sanificazione ambienti dopo l’accesso di ogni paziente.







